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Posta certificata

Indirizzo da indicare entro il 30/11/2009

Obbligo di indicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) per le imprese di nuova costruzione, mentre per quelle già esistenti l'adempimento andrà assolto entro il 30 novembre 2011. Stessa cosa per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, ma in quest ocaso il termine è fissato al 30 novembre 2009.

Obbligo di indicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) per le imprese di nuova costruzione, mentre per quelle già esistenti l'adempimento andrà assolto entro il 30 novembre 2011. Stessa cosa per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, ma in quest ocaso il termine è fissato al 30 novembre 2009. Lo ha ricordato Assonime con la circolare n.28 del 7 luglio 2009, che riepiloga le recenti novià normative in tema di Pec, presentazione di istanze alle p.a. e copie informatiche dei documenti. Per quanto riguarda il primo punto, la circolare evidenzia la forte spinta all'informatizzazione del registro delle imprese recato dal dl n. 185/2008, che ha reso obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo Pec (l'iscrizione e le eventuali modifiche successive sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria). Assonime sottolinea che le imprese potranno assolvere tale obbligo anche adottando un indirizzo di psota certificata alternativo (purchè abbia i requisiti fissati in via generale dal decreto) rispetto alla Pec, dal momento che quest'ultima è funzionante soltanto all'interno del territorio nazionale. Sul punto, viene segnalato che l'articolo 35, comma 1 della legge n. 69/2009 ha disposto che il governo emani entro sei mesi un nuovo regolamento, funzionale anche a garantire l'interoperabilità della Pec con analoghi sistemi internazionali.

Anche i professionisti dovranno dotarsi entro fine novembre della propria posta elettronica certificata, da comunicare ai rispettivi ordini e collegi. Questi ultimi pubblicheranno l'elenco degli iscritti, con il relativo indirizzo Pec, in un elenco consultabile on-line esclusivamente dalla p.a.

La circolare si sofferma poi sulle previsioni del dl n. 78/2009 (articolo 17, comma 28), che ha modificato il codice dell'amministrazione digitale in merito alla validità delle dichiarazioni e delle distanze presentate alle pubbliche amministrazioni. Alla luce delle modifiche, gli invii saranno efficaci anche qualora l'autore sia identificato dal sistema informatico tramite le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata. Infine, Assonime riassume le novità operate dal decreto n. 185/08 in merito alla disciplina delle copie di documenti su supporto informatico, ricordando che con apposito dpcm potranno essere individuate particolari tipologie di atti per i quali permane l'obbligo dell'originale cartaceo (oppure, in caso di conservazione sostitutiva, sarà necessario un visto di conformità all'originale analogico apposto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato).

fonte Italia Oggi del 9/7/2009




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